Lo Studio COPRORI è il vostro consulente per la compilazione e l’invio delle PRATICHE CONTO TERMICO al GSE - Gestore Servizi Energetici.
Clicca qui per scaricare il nostro listino, oppure contattaci per una consulenza o un preventivoIl Decreto Interministeriale 16/02/2016 aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione.
La nuova disciplina concorre al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l’efficienza energetica di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28/2011, e dall’articolo 7 del decreto legislativo 102/2014.
Categoria A
Interventi di incremento dell’efficienza energetica
(art. 4, comma 1).
Categoria B
Interventi di piccole dimensioni relativi ad impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza
(art. 4, comma 2).
Il Soggetto responsabile, è il soggetto che sostiene le spese per la realizzazione dell’intervento ed è il beneficiario dell’incentivo.
Il Soggetto delegato, è il soggetto terzo che può operare per conto del Soggetto responsabile, dalla presentazione della richiesta d’incentivo alla gestione dei rapporti contrattuali con il GSE.
Il DM 28/12/2012 (art. 4, comma 1) stabilisce le tipologie di interventi appartenenti alla Categoria A:
> art. 4, comma 1, lettera a) isolamento termico di superfici opache (coperture, pavimenti/solai e pareti perimetrali) delimitanti il volume climatizzato.
> art. 4, comma 1, lettera b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato.
> art. 4, comma 1, lettera c) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti generatori a condensazione di qualsiasi potenza.
> art. 4, comma 1, lettera d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili. Questo tipo di intervento deve essere abbinato, sullo stesso edificio, ad almeno uno degli interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) o b).
> art. 4, comma 1, lettera e) trasformazione in “edifici a energia quasi zero”.
> art. 4, comma 1, lettera f) sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti.
> art. 4, comma 1, lettera g) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Gli interventi sopra elencati si applicano ad edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione.
Per gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza, il Decreto predispone schemi di calcolo specifici per tecnologia (Allegato I al DM16/02/2016).
I parametri di riferimento sono:
Gli incentivi per un singolo edificio sono da intendersi utilizzabili una sola volta per singolo intervento o, laddove previsto, fino al raggiungimento del massimale del valore di incentivo ammissibile per tipologia di intervento.
Il GSE ha previsto un Incentivo specifico per la Diagnosi energetica e la Certificazione Energetica, solo per gli interventi che le prevedono obbligatoriamente e se elaborate contestualmente ai suddetti.
In questi casi l’incentivo specifico non concorre alla determinazione dell’incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile per gli interventi.
Nel caso in cui la Diagnosi energetica e la Certificazione energetica non dovessero essere obbligatorie, le spese professionali sostenute possono comunque rientrare nelle spese ammissibili di cui all’art. 5 del Decreto.
Per le Amministrazioni pubbliche l’incentivo è previsto nella misura del 100% della spesa mentre per i Soggetti privati è ridotto al 50% della spesa.
È stabilito un valore massimo di incentivo in funzione della destinazione d’uso e della superficie utile dell’immobile oggetto di intervento.
Consulta la tabella
> Accesso diretto, solo a seguito della conclusione degli interventi. La richiesta di concessione degli incentivi è presentata dal Soggetto Responsabile o tramite il Soggetto delegato.
> Prenotazione degli incentivi, modalità consentita solo alle PA.
> Iscrizione ai Registri, necessaria per gli interventi di cui all’art. 4, comma 2, lettera a) e b) del Decreto che hanno una potenza termica nominale complessiva con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, maggiore di 500 kWt ed inferiore o uguale a 1000 kWt . L’iscrizione ai registri può essere fatta sia dai Soggetti privati sia dalle PA per interventi ancora da realizzare.
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